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Informativa relativa al trattamento dei dati personali per le procedure edilizie

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SERVIZIO A PAGAMENTO: l'accesso agli atti è sottoposto alla corresponsione di diritti di segreteria con le modalità e importi previsti dal tariffario vigente. vai alle tariffe

CONDIZIONI RICERCA PRATICHE EDILIZIE: non è possibile effettuare ricerche di pratiche edilizie attraverso i soli riferimenti catastali o toponomastici dell’immobile interessato. È possibile condurre ricerche storiche unicamente attraverso il numero del provvedimento edilizio o del nominativo del titolare del provvedimento stesso. Le richieste dovranno essere inoltrate compilando ogni campo del “modulo richiesta di accesso agli atti” e contenere tutte le informazioni di cui sopra, in assenza delle quali non sarà possibile evadere l’istanza. Nel caso in cui l’immobile sia stato oggetto di compravendita o altro passaggio di proprietà, i dati relativi al titolo edificatorio originario dovrebbero essere riportati nell’atto stesso.

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Riferimenti normativi

Individuati gli ambiti territoriali nei quali non è applicabile la S.C.I.A.
Con Deliberazione di C.C. n.25/2014 sono stati individuati gli ambiti territoriali nei quali non è applicabile la S.C.I.A. per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a P.C., comportanti modifiche alla sagoma.

Rispetto degli obblighi derivanti al committente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008
Si consiglia attenta lettura del D.Lgs. 81/2008 che pone in capo al committente specifici obblighi ed adempimenti in tema di sicurezza sui cantieri ed in paricolare dell'art. 90, che di seguito si riporta, che specifica gli obblighi del committente.

Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori (articolo così modificato dall'articolo 59 del d.lgs. n. 106 del 2009)

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare:
a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.
1-bis. Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).
10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.
11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori. (comma così sostituito dall'articolo 39, comma 1, legge n. 88 del 2009)

La certificazione energetica degli edifici
Dal 1° settembre 2007 per gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento e installazione di nuovi impianti in edifici esistenti (vedi limiti previsti dalla vigente normativa), è obbligatorio:
1. depositare in Comune la relazione di cui alla Legge 10/91 in forma cartacea ed in forma digitale, contestualmente alla presentazione della DIA o del Permesso di Costruire;
Nel caso di sostituzione di caldaia con potenza inferiore a 35 Kw, non è richiesta la relazione di cui alla Legge 10/91 a fronte dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008 corredata da una relazione tecnica che attesti i motivi della deroga dalle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 8/5018 del 26/6/2007
2. il Committente deve attribuire ad idoneo soggetto qualificato l'incarico di certificatore (colui che redigerà l'attestato di certificazione energetica);
3. nel caso di varianti, deposito della relazione di cui alla Legge 10/91 aggiornata;
4. alla fine dei lavori, o in sede di agibilità, presentare, oltre alle dichiarazioni del Direttore dei Lavori, l'attestato di certificazione energetica corredato da autocertificazione redatta dal soggetto certificatore che dichiari di non trovarsi in condizioni di incompatibilità di cui al punto 13.7 della D.G.R.n. 8/5018 del 26/6/2007 e la ricevuta rilasciata dal Catasto Energetico riportante la copia dell'avvenuto pagamento dell'importo dovuto all'Organismo di accreditamento.

Per quanto attiene l'inoltro della documentazione energetica si ricorda che alla fine dei lavori è necessario presentare:

  • DIA o P.d.C presentato prima del 08.10.2005  Nulla
  • DIA o P.d.C presentato dal 08.10.2005 al 31.08.2007: Attestato di Qualificazione Energetica (conforme al D.M. 19.02.2007)
  • DIA o P.d.C presentato dopo il 01.09.2007: Attestato di Certificazione Energetica

Dotazione solare termico
Come previsto dall'art.4.12 della DRG. n8/5773 del 31.10.2007, dal 20 luglio 2007 nel caso di edifici pubblici e privati di nuova costruzione, in occasione di:
1. nuovo impianto termico
2. ristrutturazione impianto termico (modifica sostanziale sistemi di produzione, distribuzione ed emissione); 
3. trasformazione di impianto termico centralizzato in impianti termici autonomi; 
4. realizzazione impianto termico individuale per distacco dall'impianto termico centralizzato. 

E' obbligatorio progettare e realizzare l'impianto di produzione di energia termica in modo tale da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria, richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria, attraverso il contributo di impianti alimentati da collettori solari termici o da risorse geotermiche o da pompe di calore a bassa entalpia in coerenza con l'art.10 della L.R. 24/06 o dalle biomasse. Il limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei centri storici.

Dispositivi contro la caduta dall'alto
Dal 1° gennaio 2008 in occasione della presentazione delle pratiche edilizie relative a nuove costruzioni o ristrutturazioni, comportanti modifiche alla copertura, è obbligatorio l'inoltro della scheda ASL prevista dall'art. 3.3.8.9 del Regolamento Locale d'Igiene corredata da opportuni elaborati grafici e schede tecniche dei dispositivi utilizzati. All'inoltro della richiesta di agibilità dovrà essere depositata dichiarazione da parte del Direttore Lavori relativamente all'avvenuta esecuzione in perfetta osservanza di quanto previsto in fase progettuale e dichiarazione da parte dell'installatore di perfetto montaggio dei dispositivi utilizzati.

 

Ultimo aggiornamento: 17 luglio 2024, 10:15

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