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AREA TECNICA
PGT
VAS
REGOLAMENTO
EDILIZIO VIGENTE [pdf]
MODULISTICA
AREA TECNICA [apri]
ATTIVAZIONE
DELLA RILEVAZIONE DELL'ATTIVITA'
EDILIZIA ON-LINE [vai
a ...]
REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA MANOMISSIONE DEL
SUOLO PUBBLICO [pdf]
ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA
Con l'entrata in vigore della L. n. 73 del 22.05.2010 vengono ampliate
le tipologie di interventi rientranti nell'attività edilizia
libera, realizzabili senza alcun titolo abilitativo o con semplice
comunicazione, e per i quali non è più necessario
aspettare 30 giorni prima di iniziare i lavori. È, pertanto,
novellato l'art. 6 del D.P.R. 380/2001.
Possono essere eseguiti, senza alcun titolo abilitativo
(comma 1 art. 6 D.P.R. 380/2001):
a. gli interventi di manutenzione ordinaria;
b. gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche
che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni,
ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c. le opere temporanee per attività di ricerca nel
sottosuolo;
d. i movimenti di terra pertinenti all'attività agricola;
e. le serre mobili stagionali sprovviste di strutture in
muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività' agricola.
Possono, invece, essere eseguiti senza alcun
titolo abilitativo, ma previa comunicazione di inizio lavori al
Comune (comma 2 art. 6 D.P.R. 380/2001):
a. interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art.
3, comma 1 lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne
o lo spostamento di pareti interne, che non riguardino le parti
strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle
unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri
urbanistici;
b. le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti
e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della
necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta
giorni;
c. le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni;
d. i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio
di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al
di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori
pubblici 02.04.1968, n. 1444;
e. le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di
arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Per gli interventi di cui al comma 2 lettera a) art. 6 D.P.R.
380/2001 dovrà essere presentato il Modello A disponibile
nell'area modulistica.
Per gli interventi di cui al comma 2 lettere b-c-d-e) art. 6
D.P.R. 380/2001 dovrà essere presentato il Modello B disponibile
nell'area modulistica.
Alla comunicazione di inizio lavori (Modello
A o Modello B) devono essere allegate le eventuali autorizzazioni
obbligatorie (es. autorizzazione allo scarico, autorizzazione paesaggistica,
eventuali pareri di altri Enti,
).
Per gli interventi di cui al comma 2 lettera a) dell'art. 6 D.P.R.
380/2001, alla comunicazione di inizio lavori (Modello
A), deve essere allegata una relazione tecnica provvista
di data certa e corredata da elaborati progettuali firmati da un
progettista abilitato, i dati identificativi dell'impresa alla quale
si intende affidare la realizzazione dei lavori corredati dal DURC
e dalla documentazione prevista dal D.Lgs. 81/08 (autocertificazione
possesso requisiti, notifica preliminare
), dichiarazione
preliminare del tecnico che attesti di non avere rapporti di dipendenza
con l'impresa né con il committente. Il tecnico deve, inoltre,
asseverare, (Modello C) sotto
la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli
strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti
e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio
di un titolo abilitativo.
Per tutti gli interventi resta l'obbligo di rispettare le prescrizioni
degli strumenti urbanistici comunali e le altre norme di settore
(norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie,
relative all'efficienza energetica e del Codice dei beni culturali
e del paesaggio,
).
Infine, l'interessato deve provvedere, nei casi previsti dalle vigenti
disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale
Modulistica disponibile:
modello A comunicazione interventi
ex art. 6, comma 2, lettera a) DPR 380/2001
modello B comunicazione interventi
ex art. 6, comma 2, lettere b-c-d-e) DPR 380/2001
modello C asseverazione
RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI
AL COMMITTENTE AI SENSI DEL D.LGS. n. 81/2008
Si consiglia attenta lettura del D.Lgs. 81/2008 che pone in capo
al committente specifici obblighi ed adempimenti in tema di sicurezza
sui cantieri ed in paricolare dell'art. 90, che di seguito si riporta,
che specifica gli obblighi del committente.
Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile
dei lavori
(articolo così modificato dall'articolo
59 del d.lgs. n. 106 del 2009)
1. Il committente o il responsabile dei lavori,
nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e
alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare:
a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche
ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro
che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi
vari lavori o fasi di lavoro.
1-bis. Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto
previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti
al responsabile del procedimento e al progettista.
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella
fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione
i documenti di cui all'articolo 91, comma
1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza
di più imprese esecutrici, anche non contemporanea,
il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice,
o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico
di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza
di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il
committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento
dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori,
in possesso dei requisiti di cui all'articolo
98.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche
nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa,
l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o
più imprese.
6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora
in possesso dei requisiti di cui all'articolo
98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore
per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica
alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori
autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello
del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono
indicati nel cartello di cantiere.
8. Il committente o il responsabile dei lavori ha
facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente,
se in possesso dei requisiti di cui all'articolo
98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche
nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un
lavoratore autonomo:
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese
affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità
di cui all'allegato XVII. Nei cantieri
la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno
e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato
XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera
soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei
lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera
di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità
contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, corredato
da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti
previsti dall'allegato XVII;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico
medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul
lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione
relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative, applicato
ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta
è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano
rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui
al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione
da parte delle imprese del documento unico di regolarità
contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo
applicato;
c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio
dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di
inizio attività, copia della notifica preliminare di cui
all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva
delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante
l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere
a) e b).
10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento
di cui all'articolo 100 o del fascicolo
di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b),
quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo
99, quando prevista oppure in assenza del documento unico
di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori
autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.
L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione
concedente.
11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica
ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla
normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000.
In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono
svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.
(comma così sostituito dall'articolo
39, comma 1, legge n. 88 del 2009)
LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Dal 1° settembre 2007 per gli interventi di
nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento e installazione di
nuovi impianti in edifici esistenti (vedi limiti previsti dalla vigente
normativa), è obbligatorio:
1. depositare in Comune la relazione
di cui alla Legge 10/91 in forma cartacea ed in forma digitale,
contestualmente alla presentazione della DIA o del Permesso
di Costruire;
Nel caso di sostituzione di caldaia con potenza inferiore a 35 Kw,
non è richiesta la relazione di cui alla Legge 10/91 a fronte
dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di conformità
ai sensi del D.M. 37/2008 corredata da una relazione tecnica che
attesti i motivi della deroga dalle disposizioni di cui alla D.G.R.
n. 8/5018 del 26/6/2007
2. il Committente deve attribuire ad idoneo soggetto qualificato
l'incarico di certificatore (colui che redigerà l'attestato
di certificazione energetica);
3. nel caso di varianti, deposito della relazione di cui alla Legge
10/91 aggiornata;
4. alla fine dei lavori, o in sede di agibilità, presentare,
oltre alle dichiarazioni del Direttore dei Lavori, l'attestato di
certificazione energetica corredato da autocertificazione redatta
dal soggetto certificatore che dichiari di non trovarsi in condizioni
di incompatibilità di cui al punto 13.7 della D.G.R.n. 8/5018
del 26/6/2007 e la ricevuta rilasciata dal Catasto Energetico riportante
la copia dell'avvenuto pagamento dell'importo dovuto all'Organismo
di accreditamento.
Per quanto attiene l'inoltro della documentazione
energetica si ricorda che alla fine dei lavori è necessario
presentare:
a. DIA o P.d.C presentato prima del 08.10.2005 : NULLA
b. DIA o P.d.C presentato dal 08.10.2005 al 31.08.2007: ATTESTATO
DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA (conforme al D.M. 19.02.2007)
c. DIA o P.d.C presentato dopo il 01.09.2007: ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE
ENERGETICA
DOTAZIONE SOLARE TERMICO
Come previsto dall'art.4.12 della DRG. n8/5773 del 31.10.2007, dal
20 luglio 2007 nel caso di edifici pubblici e privati di nuova
costruzione, in occasione di:
1. nuovo impianto termico
2. ristrutturazione impianto termico (modifica sostanziale sistemi
di produzione, distribuzione ed emissione);
3. trasformazione di impianto termico centralizzato in impianti termici
autonomi;
4. realizzazione impianto termico individuale per distacco dall'impianto
termico centralizzato.
è OBBLIGATORIO progettare e realizzare l'impianto di
produzione di energia termica in modo tale da coprire almeno il 50%
del fabbisogno annuo di energia primaria, richiesta per la produzione
di acqua calda sanitaria, attraverso il contributo di impianti alimentati
da collettori solari termici o da risorse geotermiche o da pompe di
calore a bassa entalpia in coerenza con l'art.10 della L.R. 24/06
o dalle biomasse. Il limite è ridotto al 20% per gli edifici
situati nei centri storici.
DISPOSITIVI CONTRO LA CADUTA DALL'ALTO
Dal 1°gennaio 2008 in occasione della presentazione delle
pratiche edilizie relative a nuove costruzioni o ristrutturazioni,
comportanti modifiche alla copertura, è obbligatorio
l'inoltro della scheda ASL prevista dall'art. 3.3.8.9 del Regolamento
Locale d'Igiene corredata da opportuni elaborati grafici e schede
tecniche dei dispositivi utilizzati. All'inoltro della richiesta
di agibilità dovrà essere depositata dichiarazione
da parte del Direttore Lavori relativamente all'avvenuta esecuzione
in perfetta osservanza di quanto previsto in fase progettuale e
dichiarazione da parte dell'installatore di perfetto montaggio dei
dispositivi utilizzati.
ATTIVAZIONE
DELLA RILEVAZIONE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA ON-LINE
Dal mese di ottobre 2010 è possibile utilizzare
- da parte dei richiedenti i Permessi di Costruire, ai titolari
di DIA per nuovi fabbricati e ampliamenti, nonché alle Amministrazioni
pubbliche titolari di edilizia pubblica da realizzarsi ai sensi
dell'art. 7 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. - la modalità
di compilazione on-line dei modelli ISTAT/PDC/RES o ISTAT/PDC/NRES
relativi all'area territoriale comunale di Pozzaglio ed Uniti.
La modalità per l'utilizzo del sito https://indata.istat.it/pdc
da parte dei rispondenti è descritta all'interno della pagina
ISTRUZIONI" del sito stesso.
I rispondenti dovranno avere cura di conservare
e comunicare all'Ufficio Tecnico Comunale, in luogo della consegna
del modello cartaceo, il numero identificativo del modello di rilevazione
apposto automaticamente dal sistema sul frontespizio.
Tale numero ha duplice funzione:
- per il rispondente, di poter attestare l'avvenuta compilazione
- per il Comune, di poter associare univocamente il modello compilato
alla documentazione tecnico-amministrativa.
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